I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili)
Premessa
L’ICI é il nostro più importante tributo, é stata istituita nel 1993 ed ha subito diverse modifiche nel tempo. Alla fine del 1998 é stato approvato il Regolamento dell’ICI per il Comune di Cantù (deliberazione di Consiglio comunale n.77 del 9-12-1998) e lo stesso è stato più volte modificato. L’ultima variazione risale alla deliberazione n. 21 del 11-04-2007 con cui è stata semplificata l’agevolazione per chi concede l’abitazione in uso gratuito a parenti. Non è più necessario un contratto di comodato preventivamente registrato, ma è sufficiente produrre all’Ufficio tributi del Comune una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Dopo i profondi cambiamenti avvenuti nell’imposta nell’anno 2008, con l’esenzione delle abitazioni principali, anche per l’anno 2011 non vi sono novità. Le aliquote sono rimaste invariate rispetto al 2010.
Aliquote
Aliquote previste:
- 6,00 per mille sugli immobili diversi dalle abitazioni principali compresi i terreni edificabili
- 4,3 per mille per le abitazioni principali non esenti, ossia le abitazioni classificate in categoria A1, A8 e A9. Alle stesse si applica la detrazione stabilita in Euro 104,00.
- 7,00 per mille per le unità immobiliari sfitte da almeno un anno e che non siano direttamente utilizzate dal proprietario o dai suoi familiari*
*Per abitazione sfitta s’intende quella non locata già dalla data del 1 gennaio dell’anno antecedente a quello in corso (per l’anno 2011 sarà dal 1-1-2010) e che non sia utilizzata direttamente dal proprietario o dai suoi familiari. Se l’immobile è affittato in corso d’anno sarà applicabile l’aliquota ordinaria del 6 per mille per tutto l’anno. Nel caso in cui il contribuente opti per il pagamento in unica soluzione, entro il 16-6, con aliquota maggiorata non si procederà a rimborso per differenze d’aliquota in caso d’immobili affittati dopo la suddetta data. In caso di acquisto dell’immobile nel corso dell’anno corrente, il nuovo proprietario non applica l’aliquota maggiorata.
Esenzione abitazione principale
Il Dl 93 del 21-5-2008 ha stabilito che a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Lo stesso decreto ha precisato che per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente e i suoi familiari hanno la residenza anagrafica, salvo prova contraria, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con apposito regolamento. Si tratta ad esempio degli immobili dati in uso gratuito ai parenti o di quelli di anziani che acquisiscono la residenza in istituiti di ricovero. Si veda in tal senso il paragrafo successivo.
Per quanto riguarda l’abitazione principale si ricorda che l’esenzione prevista dal DL 93/2008 riguarda le abitazioni principali e le relative pertinenze con esclusione delle abitazioni di categoria A1 (abitazioni di lusso) A8 (ville) e A9 (castelli). Da una visura catastale o dall’atto notarile di acquisto è possibile verificare se l’abitazione rientra in tali categorie. Per tali immobili rimane applicabile la detrazione di euro 104,00 prevista dal Comune.
Pertinenze dell’abitazione principale
Il Dl 93/2008 non si sofferma sul trattamento delle pertinenze dell’abitazione principale. Si consideri comunque che con l’articolo 30, comma 12, della legge 488/1999 era stato chiarito che l’aliquota ridotta, eventualmente stabilita per l’abitazione principale, si applicava anche alle pertinenze e che le stesse, ai sensi dell’articolo 817 del Codice Civile, sono assoggettate allo stesso trattamento dell’abitazione principale.
Per tale motivo si deve ritenere che anche le pertinenze dell’abitazione principale sono da considerare esenti. Allo stesso modo le pertinenze di abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9 sono assoggettate con l’aliquota ridotta.
In particolare il regolamento ICI del Comune di Cantù stabilisce che le pertinenze delle abitazioni principali sono le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (cantine e locali di deposito), C/6 (garage) e C/7 (tettoie). Il trattamento di pertinenza richiede che il proprietario, anche in quota parte, dell’abitazione principale sia proprietario, anche in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione principale. Non esiste limite numerico per le unità adibite a pertinenza, rimane comunque intatto il potere del Comune di rettificare l’imposta versata dal contribuente, se verifica che tali immobili non sono pertinenziali.
Casi di assimilazione all’abitazione principale
Sono considerate «abitazione principale» e quindi sono esenti da ICI:
- l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulta non locata.
- le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado e ad affini entro il primo, a patto che risultino ivi residenti e che non facciano parte dello stesso nucleo familiare del concedente. Per godere di tale agevolazione bisogna presentare all’Ufficio Tributi del Comune di Cantù dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da modello previsto dall’Ufficio stesso. Si ricorda che occorre allegare al modello una copia del documento d’identità del dichiarante.
N. B. Si fa presente che il modello per l’uso gratuito è disponibile presso l’Ufficio Tributi del Comune (o può essere scaricato da questo sito) va consegnato all’Ufficio Protocollo, prima di applicarsi l’esenzione.
Scadenze
Dal 2007 sono state modificate le date di scadenza per il pagamento dell’ICI in particolare:
- l’importo della prima rata deve essere pari al 50% dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente e deve essere versato entro il 16 giugno;
- l’importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno e va versato entro il 16 dicembre.
È possibile anche il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno.
Arrotondamenti
Dal 1 gennaio 2007 l’ICI va versata con arrotondamento ad euro pieno, in base ad una norma introdotta dalla Legge finanziaria per l’anno 2007. Gli importi inferiori a 49 centesimi vanno arrotondati all’euro inferiore, gli importi superiori a 49 centesimi vanno arrotondati all’euro superiore. La norma non specifica cosa bisogna fare nel caso che l’importo sia pari a 49 centesimi, ma per logica si ritiene debba essere arrotondato all’euro inferiore. Ad esempio se l’ICI da versare risulta essere di euro 270,49 bisognerà compilare un bollettino di versamento pari a Euro 270,00.
Pagamenti
Si ricorda che il pagamento dell’ICI nel Comune di Cantù deve essere effettuato:
1) con versamento su apposito conto corrente postale n. 89060743 intestato a Creset - Servizi territoriali S.p.a. – Cantù- CO-ICI da pagare presso gli uffici postali.
2) con delega di pagamento attraverso il MODELLO F24. Per informazioni sulle modalità di compilazione, codici tributo e codici catastali dei comuni convenzionati (per Cantù il codice catastale è B639) è possibile collegarsi al seguente indirizzo: www.agenziaentrate.gov.it
Approfondimento aree edificabili
Nel regolamento ICI sono stati fissati i valori venali in comune commercio delle aree edificabili che, come noto, hanno come base imponibile ai fini ICI il valore di mercato. Non sono soggetti a rettifica i valori delle aree se chi è tenuto a pagare l’imposta assume un valore non inferiore a quello determinato secondo i seguenti parametri.
1: Fino a 0,70 mc./mq --> parametro 0,80
2: Da 0,70 a 1,00 (compreso) mc./mq --> parametro 1,00
3: Da 1,00 a 1,50 (compreso) mc./mq --> parametro 1,10
4: Superiore a 1,50 mc./mq --> parametro 1,2
1: Fino a 0,4 (compreso) mq/mq --> parametro 0,80
2: Superiore a 0,4 mq/mq --> parametro 1,0
1: Nessun vincolo al rilascio della Concessione edilizia --> parametro moltiplicatore: 1,2
2: Soggetto a redazione di piano attuativo di superficie fino a 6.000 Mq --> parametro moltiplicatore: 1
3: Soggetto a redazione di piano attuativo di superficie tra 6.001 e 12.000 Mq --> parametro moltiplicatore: 0.9
4: Soggetto alla redazione di piano attuativo di superficie superiore a 12.001 Mq --> parametro moltiplicatore: 0.8
(dalla tavola di indagine geologica a supporto del P.R.U.G.)
1: Senza problemi --> parametro moltiplicatore 1,20
2: Modesti problemi --> parametro moltiplicatore 1,00
3: Consistenti limitazioni --> parametro moltiplicatore 0,90
4: Gravi limitazioni --> parametro moltiplicatore 0,80
(per la sola fognatura e acquedotto: la distanza é quella misurata tra le reti in cui é previsto l’allacciamento e il punto sul confine dell’area edificabile più vicino. Se le due reti sono a distanza diversa si assume la media tra le due)
1: Fino a ml. 50,00 --> parametro moltiplicatore 1,00
2: Da ml. 50,00 a ml. 100,00 --> parametro moltiplicatore 0,90
3: Oltre ml. 100,00 --> parametro moltiplicatore 0,80
Per i terreni in zona non servita da fognatura si applica lo stesso parametro di cui al punto E) 3
Per l’applicazione di questo metodo occorre per prima cosa conoscere il mappale del terreno, questo è desumibile da un certificato catastale o dall’atto di acquisto dello stesso. Con questa informazione è possibile chiedere all’Ufficio Tecnico Comunale un certificato di destinazione urbanistica e da quest’ultimo si desumono i valori dei parametri di valutazione.
A) indice volumetrico : fino 0,70 mc/mq --> (coeff. 0,8)
C) situazione urb.: soggetto a piano att. (superficie fino a 6.000 Mq) --> (coeff. 1,0)
D) Caratteristiche geomorfologiche: senza problemi --> (coeff. 1,2)
E) Distanza dalle reti tecnologiche: da 50 a 100 metri lineari --> (coeff. 0,9)
(0,8 X 1 X 1,2 X 0,9) X Euro 87,80 X Mq 1.000 = Euro 75.860,00
Calcolo dell'I.C.I. online
Guida I.C.I. 2011 ( .pdf)
Città di Cantù
