LOTTERIE E MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

L’art. 13 del D.P.R. n. 430/2001 consente lo svolgimento in ambito locale di:
a) lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
b) lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell'àmbito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);
c) tombole effettuate in àmbito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.

Ai fini delle citate disposizioni:
a) per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;
b) per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42;
c) per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69.
È vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle manifestazioni di cui alle lettere a) e c) sopra indicate, consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

Almeno trenta giorni prima del suo inizio, l'organizzatore della manifestazione di sorte locale deve presentare l'apposita comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 39 comma 13 - quinquies della L. 24 novembre 2003, n.326.
Una copia della comunicazione suddetta deve essere allegata alla Modulistica di Comunicazione Comunale (senza marca da bollo) da presentare all’Ufficio SUAP Commercio e al Prefetto almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione di sorte locale.

Per scaricare la modulistica vedi prospetto qui sotto riportato.

ATTIVITA' COMMERCIALI

PROCEDIMENTO ITER TITOLO ABILITATIVO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Lotterie e Manifestazioni di sorte locali
Comunicazione di svolgimento

Modello di comunicazione al Ministero


Modello di comunicazione comunale

Trascorsi 30 giorni dal rilascio della ricevuta dal SUAP Art. 13 e 14
D.P.R. 430/2001


 

 <-- Indietro