EDICOLE

Regolamentazione della vendita di giornali e riviste
La diffusione della stampa di quotidiani e periodici è regolata da norme nazionali e regionali. La normativa statale detta alcuni principi per la disciplina, da parte delle Regioni, delle modalità e delle condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica. Regione Lombardia, in relazione alle esigenze presenti sul territorio, con la deliberazione n. VII/0549 del 10 luglio 2002, ha stabilito le indicazioni per il riordino della vendita di giornali e riviste, allo scopo di indirizzare i Comuni verso una razionale ed efficiente organizzazione dell’esistente rete di vendita. L’obiettivo principale del governo regionale è il raggiungimento di un adeguato equilibrio tra le aspettative degli operatori e le esigenze dei cittadini, per cui gli indirizzi regionali, oltre a criteri e parametri, stabiliscono la predisposizione da parte dei Comuni di appositi piani di localizzazione dei punti vendita al fine di ottenere uno sviluppo armonico delle nuove esigenze.

Normativa di riferimento
- Legge 13 aprile 1999, n. 108 – “Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica”
- Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 – “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della Legge 13 aprile 1999, n. 108”
- Deliberazione Consiglio Regionale 10 luglio 2002, n. VII/549 – “Indirizzi regionali in attuazione del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 concernente il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’art. 3 della Legge 13 aprile 1999, n. 108”
- Legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" ( art. 119).

Definizioni:
a) sono punti vendita esclusivi quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
b) sono punti vendita non esclusivi, gli esercizi, previsti dal presente decreto, che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici.
Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Esenzione dall'autorizzazione
Non é necessaria alcuna autorizzazione:
a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

 

Edicole esclusive
Nuova Apertura, Trasferimento, Modifica Attività

Al momento i principi di liberalizzazione derivanti dalla Normativa Servizi e recepiti nel D.Lgs. n. 59/2010, non sono direttamente applicabili a questa materia. Stante la programmazione esistente nel vigente documento di pianificazione, si potrà prevedere l’ipotesi di Nuova Apertura solo se varieranno i criteri del Piano o nel momento in cui sarà liberalizzata l’attività. Il trasferimento e la modifica dell’attività di Edicola Esclusiva sono soggette alla richiesta di Autorizzazione da presentarsi in duplice copia mediante l’utilizzo di apposita Modulistica.
Qualora, in caso di nuova attività o di trasferimento si voglia, contestualmente all’attività di edicola, attivare il commercio di vicinato, comunque non superiore al 30% della superficie adibita alla rivendita di giornali e riviste, è necessaria la preventiva consegna della SCIA Modello A in Triplice Copia, allegando la scheda 1 e la scheda 2.
Qualora nell’iter di subingresso in una edicola, si voglia subentrare anche nell’esercizio di commercio di vicinato, serve la SCIA Modello B in Triplice Copia, allegando la scheda 2.
Ai modelli A e B va inoltre sempre allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento:
- dei diritti di segreteria comunali, così come indicati nella tabella pubblicata sul sito;
- dei diritti sanitari: € 36,00= effettuato sul conto corrente postale n. 11846227 intestato ad ASL Provincia di Como - Proventi sanitari con la causale "diritti di registrazione L.R. n. 8/2007".

 

Edicole NON esclusive
Nuova Apertura, Trasferimento, Modifica Attività

Nuova Apertura Trasferimento Modifica Attività di Edicola NON Esclusiva è soggetta alla richiesta di Autorizzazione da presentarsi in duplice copia mediante l’utilizzo di apposita Modulistica.
Qualora, in caso di nuova attività o di trasferimento si voglia, contestualmente all’attività di edicola, attivare il commercio di vicinato, comunque non superiore al 30% della superficie adibita alla rivendita di giornali e riviste, è necessaria la preventiva consegna della SCIA Modello A in Triplice Copia, allegando la scheda 1 e la scheda 2.
Qualora nell’iter di subingresso in una edicola, si voglia subentrare anche nell’esercizio di commercio di vicinato, serve la SCIA Modello B in Triplice Copia, allegando la scheda 2.
Ai modelli A e B va inoltre sempre allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento:
- dei diritti di segreteria comunali, così come indicati nella tabella pubblicata sul sito;
- dei diritti sanitari: € 36,00= effettuato sul conto corrente postale n. 11846227 intestato ad ASL Provincia di Como - Proventi sanitari con la causale "diritti di registrazione L.R. n. 8/2007".

EDICOLE

PROCEDIMENTO ITER TITOLO ABILITATIVO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Edicole esclusive
Nuova Apertura (con le specifiche sopra indicate)
Trasferimento
Modifica Attività

Modello richiesta autorizzazione

SCIA
(solo nel caso di contestuale attivazione commercio)

Modulistica SCIA:
Modello A
Modello B
Scheda 1
Scheda 2

Autorizzazione rilasciata entro 30 giorni L. 108/1999
L. 170/2001
Regolamento Comunale
Edicole NON esclusive
Nuova Autorizzazione
Trasferimento
Modifica Attività

Modello richiesta autorizzazione

SCIA
(solo nel caso di contestuale attivazione commercio)

Modulistica SCIA:
Modello A
Modello B
Scheda 1
Scheda 2

Autorizzazione rilasciata entro 30 giorni L. 108/1999
L. 170/2001
Regolamento Comunale


ATTENZIONE
E' estremamente importante compilare in modo corretto e completo la dichiarazione. Le false dichiarazioni comportano la denuncia all'Autorità Giudiziaria con possibili conseguenza penali a carico del dichiarante.

Il numero di copie dei modelli da fornire al SUAP (esempio “ da consegnare in duplice copia o in triplice copia”) è da considerarsi solo per coloro che continueranno a trasmettere la modulistica in formato cartaceo e non per coloro che trasmetteranno la modulistica in modalità telematica.

 

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