VENDITA DEI CARBURANTI PER USO AUTOTRAZIONE AD USO PUBBLICO
Regolamento della vendita dei carburanti per uso autotrazione
La Legge Regionale n. 6/2010 – Testo Unico delle leggi in materia di commercio e fiere, riunisce le disposizioni previgenti in materia di vendita dei carburanti per uso di autotrazione, al fine di garantire:
a) la razionalizzazione, la qualificazione e l’ammodernamento della rete;
b) il contenimento dei prezzi di vendita;
c) la pluralità delle forme di servizio e di vendita e l’adeguata articolazione della rete sul territorio;
d) lo sviluppo dell’offerta di prodotti a limitato impatto ambientale, anche mediante forme di incentivazione che utilizzino le risorse previste dalle leggi di riferimento;
e) la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi;
f) il rispetto della disciplina in materia di sicurezza viabilistica, di tutela della salute e di qualità dell’ambiente.
Definizioni
La L.R. n. 6/2010 definisce:
a) carburanti: le benzine, le miscele di benzine e olio lubrificante, il gasolio per autotrazione, il GPL per autotrazione, il gas metano, l’idrogeno, le miscele metano-idrogeno e i bio-carburanti indicati nell’Allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 (Attuazione della Direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti) e ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione dell’autoveicolo (CUNA);
b) rete ordinaria: l’insieme degli impianti eroganti carburante per autotrazione, ubicati sulla rete stradale, ad esclusione degli impianti ubicati sulla rete autostradale, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrade, nonchè degli impianti ad uso privato, per aeromobili e per natanti;
c) impianto: il complesso commerciale unitario costituito da una o più colonnine di erogazione di carburante per autotrazione, nonchè dai servizi e dalle attività economiche accessorie ed integrative;
d) impianto self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature per l’erogazione automatica di carburante senza l’assistenza di apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento;
e) impianto self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell’erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;
f) impianto non assistito: impianto funzionante unicamente in modalità self-service pre-pagamento, senza la presenza del gestore durante l’orario di apertura, ubicato esclusivamente nelle zone svantaggiate e prive di impianti;
g) erogatore: l’insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento del carburante dall’impianto di distribuzione all’automezzo e ne misurano contemporaneamente le quantità trasferite ed il corrispondente importo;
h) erogato: la quantità complessiva di prodotti venduti nell’anno dall’impianto sulla base dei dati risultanti dai prospetti riepilogativi delle chiusure forniti dall’agenzia delle dogane, ivi compresi quelli riguardanti il metano per autotrazione;
i) ristrutturazione totale dell’impianto: il completo rifacimento dell’impianto comprendente la totale sostituzione o il riposizionamento delle attrezzature petrolifere;
j) servizi accessori all’utente: servizi di erogazione e controllo aria ed acqua, servizi di lubrificazione, officina leggera, elettrauto, gommista, autolavaggio, offerta di aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, vendita accessori per l’auto, centro di informazioni turistiche, servizio fax e fotocopie, punto telefonico pubblico, servizi bancari, vendita di prodotti alimentari e non alimentari, somministrazione di alimenti e bevande, rivendita quotidiani e periodici, rivendita tabacchi, lotteria ed altre attività simili.
Il Comune di Cantù esercita le funzioni amministrative concernenti:
a) il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione degli impianti e l’esercizio dell’attività di distribuzione carburanti;
b) il rilascio delle autorizzazioni alle modifiche degli impianti, nei casi in cui sono richieste;
c) il rilascio dell’autorizzazione per la rimozione dell’impianto;
d) la definizione del piano urbanistico di localizzazione degli impianti stradali di distribuzione di carburanti di cui all’articolo 86, comma 2 della L.R. n. 6/2010;
e) la ricezione delle comunicazioni inerenti il prelievo o il trasporto dei carburanti in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a cinquanta litri;
f) il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato;
h) il rilascio delle autorizzazioni alla sospensione temporanea dell’esercizio degli impianti;
i) la revoca, la sospensione e la decadenza delle autorizzazioni;
j) la convocazione e il coordinamento della commissione di collaudo degli impianti nei casi previsti e l’autorizzazione al loro esercizio provvisorio qualora richiesta dal titolare dell’autorizzazione;
k) l’applicazione delle sanzioni amministrative;
l) le verifiche di incompatibilità degli impianti in relazione alla sicurezza viabilistica;
m) le verifiche tecniche sugli impianti ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale ai sensi delle norme vigenti; n) l’applicazione della disciplina in materia di orari e di turni di servizio e l’autorizzazione delle eventuali deroghe; o) la ricezione delle comunicazioni relative alle modifiche degli impianti non soggette a preventiva autorizzazione e al trasferimento di titolarità dell’autorizzazione, di cui agli articoli 88 e 96 della citata L.R. n. 6/2010.
Ferma restando la necessità di garantire l’apertura assistita degli impianti stradali su tutto il territorio regionale nelle fasce orarie che vanno dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30, i gestori, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 1 c. 1 dell’Ordinanza Sindacale (Disciplina degli orari di apertura e chiusura, dei turni domenicali e festivi, nonché delle ferie annuali, degli impianti di distribuzione di carburanti), stabiliscono l’articolazione giornaliera e settimanale dell’orario di apertura dell’impianto, non superando il limite delle 11 ore giornaliere.
La scelta dell’orario è comunicata mediante l’utilizzo di apposito modello comunale all’Amministrazione Comunale ed al titolare dell’autorizzazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo FAX, da inviarsi almeno 30 giorni prima dell’inizio del nuovo orario di apertura e di chiusura. La scelta non può essere modificata prima di 6 mesi.
Considerata la complessità dei procedimenti relativi all’avvio dell’attività di distribuzione di carburanti per uso pubblico, si invita a contattare preventivamente lo Sportello Unico Attività Produttive per tutti i chiarimenti relativi alla presentazione della pratica.
Installazione distributori di carburanti ad uso privato
L'installazione di tali impianti è soggetta a preventivo rilascio di autorizzazione comunale. L'autorizzazione è subordinata alla verifica della conformità:
- alle disposizione degli strumenti urbanistici comunali
- alle disposizione per la tutela dei beni storici e artistici
- alle prescrizioni fiscali
- alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale.
Schema di Procedura:
1. Domanda di Autorizzazione da presentare presso il S.U.A.P.
2. Installazione dell’impianto – previo rilascio dell’Autorizzazione da parte del Comune.
3. Comunicazione fine lavori e contestuale richiesta di collaudo.
4. Convocazione – da parte del Comune – della Commissione di collaudo, composta dai rappresentanti di:
a. Comune;
b. ASL;
c. ARPA;
d. Vigili del Fuoco;
e. Ufficio Tecnico di Finanza.
IMPORTANTE: L’IMPIANTO NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO FINO ALL’AVVENUTO COLLAUDO, A MENO CHE IL COMUNE NON RILASCI L’AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA, PREVIA PRESENTAZIONE DI APPOSITA DOMANDA.
La domanda di Autorizzazione dovrà essere redatta mediante l’utilizzo di apposita Modulistica Comunale corredata della seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva – sottoscritta dal titolare o legale rappresentante - in merito al numero di addetti, al parco automezzi, alla disponibilità del terreno sul quale insiste l’impianto e al rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, fiscale, sicurezza sanitaria e ambientale; dichiarazione di impegno all’utilizzo dell’impianto esclusivamente per mezzi di proprietà o in uso esclusivo del titolare dell’autorizzazione, con divieto di cessione a terzi dei carburanti in carico, anche a titolo gratuito redatta su apposito modello (allegato A);
- documentazione comprovante la disponibilità dell’area;
- perizia giurata, redatta da tecnico abilitato, e/o autocertificazione del richiedente, contenente le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle disposizioni urbanistiche, nonché alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria e ambientale (Allegato B);
- copia della SCIA per il Suap relativa all’attività di cui all’allegato 1 categoria A punto 13 del DPR 151/2011 oppure copia dell’avvenuta presentazione della SCIA al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Como ai sensi del DPR 151/2011 ;
- planimetria dell’impianto sottoscritta dal responsabile tecnico del progetto e dal titolare o dal legale rappresentante;
- elenco aggiornato degli automezzi che utilizzeranno l’impianto (Allegato C);
- fotocopia documento di identità del dichiarante.
Al modello di richiesta di autorizzazione va allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento:
- dei diritti di segreteria comunali, così come indicati nella tabella pubblicata sul sito;
- su C/C postale n. 11846227, intestato a ”A.S.L. Provincia di Como - Proventi Sanitari Servizio Tesoreria - via Pessina, 6 - 22100 Como” con la seguente causale di versamento: “effettuazione collaudo distributori di carburante” (l’importo da versare è determinato dal vigente tariffario A.S.L.).
Il richiedente successivamente provvederà a versare al Comune di Cantù la quota relativa ai compensi del Comando Provinciale Vigili del Fuoco e dell’Ufficio Tecnico di Finanza (successivamente allo svolgimento delle sedute della Commissione Comunale in quanto il compenso è determinato in base al numero di sedute svolte), il Comune di Cantù successivamente e comunque entro 60 giorni dal versamento, erogherà i compensi, così come introitati dal richiedente.
Per impianto di distribuzione carburanti ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili ubicate in spazi all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi di proprietà o in leasing in detenzione al titolare dell'autorizzazione, con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo.
Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio, gli impianti devono essere collaudati da apposita commissione nominata dal Comune, su richiesta del titolare dell'autorizzazione mediante l’utilizzo di apposito modello di richiesta di collaudo. Il collaudo è effettuato entro 60 giorni dalla richiesta da parte dell'interessato.
Il titolare dell’impianto, in attesa del collaudo, può chiedere l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impianto mediante l’utilizzo di apposito modello di richiesta di esercizio provvisorio dell'impianto.
Per gli impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito.
Precisazione:
Non sono soggetti ad autorizzazione i contenitori-distributori mobili per carburanti liquidi di categoria C di tipo approvato ai sensi del D.M. 19 marzo 1990 se questi sono destinati a rifornire esclusivamente macchine operatrici non targate e non circolanti su strada, come precisato dalla lettera circolare 09/03/1998 n. P322/4113.
Inoltre, ai sensi del D.M. 12 settembre 2003, i suddetti contenitori-distributori mobili per carburanti liquidi di categoria C di tipo approvato ai sensi del D.M. 19 marzo 1990 sono ammessi anche all'interno di attività di autotrasporto come precisato dalla Lettera Circolare n. 857 del 17 marzo 2009 emanata dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica.
Per scaricare la modulistica vedi prospetto qui sotto riportato.
| PROCEDIMENTO | ITER | TITOLO ABILITATIVO |
NORMATIVA DI RIFERIMENTO |
| Impianti stradali di carburante Nuova Apertura |
Modello richiesta autorizzazione | 120 | L.R. 6/2010 D.G.R. 9590/2009 |
| Impianti stradali di carburanti per procedure art. 88 c. 1 L.R. 6/2010 Modifica |
Modello richiesta di autorizzazione Modello di comunicazione |
Vincolato all'ITER | L.R. 6/2010 D.G.R. 9590/2009 |
| Impianti di distribuzione ad uso privato art. 91 L.R. 6/2010 Nuova Apertura |
120 | L.R. 6/2010 D.G.R. 9590/2009 |
|
| Impianti di distribuzione ad uso privato art. 20 D.G.R. 9590/2009 Richiesta di collaudo |
Modello richiesta di collaudo | 60 | L.R. 6/2010 D.G.R. 9590/2009 |
| Impianti di distribuzione ad uso privato art. 19 D.G.R. 9590/2009 Richiesta esercizio provvisorio |
Modello richiesta di autorizzazione esercizio provvisorio | 30 | L.R. 6/2010 D.G.R. 9590/2009 |
| Sospensione Volontaria dell'Attività Autorizzazione |
Modello richiesta di autorizzazione | 15 | L.R. 6/2010 D.G.R. 9590/2009 |
| Orari di esercizio Impianti Stradali di Carburanti per procedure Modifica |
Modello di comunicazione | 30 | L.R. 6/2010 D.G.R. 9590/2009 |
Città di Cantù
