ATTIVITÀ TURISTICO RICETTIVE

Con il D.Lgs. 79/2011 è stato approvato il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo.
In attesa che la Regione Lombardia coordini le disposizioni contenute nella L. R. n. 15/2007 e nella DGR n. 1062 del 22.12.2010 con quanto contenuto nel Codice della normativa statale, si ritiene opportuno dare le seguenti indicazioni.

In riferimento all’art. 8 dell’Allegato 1 del D.Lgs. 79/2011, le attività turistico ricettive si dividono in :

a) strutture ricettive alberghiere e paralberghiere;
1. gli alberghi;
2. i motels;
3. i villaggi-albergo;
4. le residenze turistico alberghiere;
5. gli alberghi diffusi;
6. le residenze d’epoca alberghiere;
7. i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale;
8. le residenze della salute - beauty farm;
9. ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.

b) strutture ricettive extralberghiere;
1. gli esercizi di affittacamere;
2. le attività ricettive a conduzione familiare - bed and breakfast;
3. le case per ferie;
4. le unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
1. le strutture ricettive - residence;
2. gli ostelli per la gioventù;
3. le attività ricettive in esercizi di ristorazione;
4. gli alloggi nell’ambito dell’attività agrituristica;
5. attività ricettive in residenze rurali;
6. le foresterie per turisti;
7. i centri soggiorno studi;
8. le residenze d'epoca extralberghiere;
9. i rifugi escursionistici;
10. i rifugi alpini;
11. ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.

c) strutture ricettive all’aperto;
1. i villaggi turistici;
2. i campeggi;
3. i campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche;
4. i parchi di vacanza.
5.

d) strutture ricettive di mero supporto.
si definiscono di mero supporto le strutture ricettive allestite dagli enti locali per coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e locale.

L’avvio e l’esercizio delle strutture turistico - ricettive sono soggette a SCIA nei limiti e alle condizioni di cui all’ articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L’attività oggetto della SCIA può essere iniziata a seguito di rilascio della ricevuta da parte dello SUAP.
L’avvio e l’esercizio delle attività in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quelle relative all'efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

L’esercizio delle strutture ricettive è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Per apertura nuova attività, per trasferimento o per la modifica di una attività va presentata la SCIA modello A allegando la scheda 6 e la planimetria locali, tutto in triplice copia;

Per il subingresso, cessazione, sospensione, cambiamento ragione sociale o modifica soggetti con requisiti, va presentata la SCIA modello B in triplice copia;

Nelle strutture ricettive, è consentita, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza. Nel titolo abilitativo per l’esercizio delle attività ricettive è ricompresa anche l’abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale. Nel caso in cui vi sia somministrazione non alloggiate, è necessaria la compilazione anche della Scheda 2 e planimetria locali (vedi punto 2.2.5 nuova SCIA mod A)

Per l’attività alberghiera, l’ottenimento della Classificazione Provinciale è pre-requisito necessario per la presentazione della SCIA.

Ai modelli A e B va inoltre sempre allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento: 
- dei diritti di segreteria comunali, così come indicati nella tabella pubblicata sul sito; 
- dei diritti sanitari: € 36,00= effettuato sul conto corrente postale n. 11846227 intestato ad ASL Provincia di
Como - Proventi sanitari con la causale "diritti di registrazione L.R. n. 8/2007".

 

Attività Agrituristica

Per avviare l’attività di Agriturismo occorre presentare l’apposita modulistica SCIA Attività Agrituristica
presentandola in quattro copie.

Ai modelli SCIA va sempre allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento:
- dei diritti di segreteria comunali, così come indicati nella tabella pubblicata sul sito;
- dei diritti sanitari: € 36,00= effettuato sul conto corrente postale n. 11846227 intestato ad ASL Provincia di Como
- Proventi sanitari con la causale "diritti di registrazione L.R. n. 8/2007".

Per scaricare la modulistica vedi prospetto qui sotto riportato

ATTIVITA' RICETTIVE

PROCEDIMENTO ITER TITOLO ABILITATIVO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Attività turistico ricettive
Nuova Apertura
Trasferimento
Modifica Attività

SCIA:
Modello A
Scheda 6

Immediato
L.R. 1/2007
L.R. 8/2007
L.R.15/2007
D.Lgs 79/2011
Attività turistico ricettive
Subingresso
Cessazione
Sospensione
Cambiamento ragione
sociale o modifica soggetti
con requisiti

SCIA:
Modello B
Scheda 2

Immediato
L.R. 1/2007
L.R. 8/2007
L.R.15/2007
D.L.gs 79/2011
Attività di agriturismo
Nuova Apertura
Trasferimento
Modifica Attività

SCIA
Attività agrituristica

Immediato L.R. 1/2007
L.R. 8/2007
L.R.31/2008
D.L. 79/2011


ATTENZIONE
E' estremamente importante compilare in modo corretto e completo la dichiarazione. Le false dichiarazioni comportano la denuncia all'Autorità Giudiziaria con possibili conseguenza penali a carico del dichiarante.

Il numero di copie dei modelli da fornire al SUAP (esempio "da consegnare in dulice copia o in triplice copia") è da considerarsi solo per coloro che continueranno a trasmettere la modulistica in formato cartaceo e non per coloro che trasmetteranno la modulistica in modalità telematica.

 

Ultimo aggiornamento: dicembre 2011

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